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Tradimento via chat: può costare l'addebito della separazione

Famiglia - -
Tradimento via chat: può costare l'addebito della separazione
Le chat di WhatsApp possono costituire valida prova di tradimento. E il tradimento può essere anche soltanto virtuale.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del marito con l'addebito di separazione a suo carico per il tradimento provato in giudizio dalla moglie con le chat di WhatsApp.
L'art. 151 del c.c. prevede che il giudice possa addebitare la separazione in presenza della richiesta da parte di una delle due parti e sulla base di determinati presupposti, quali la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
La norma si attiva nel momento i suddetti presupposti si basano su fatti obiettivi, che rendano intollerabile il prosieguo della convivenza o pregiudichino gravemente l'educazione dei figli. L'evoluzione giurisprudenziale ha comunque ampliato le ipotesi a tutti i casi in cui emergano litigi o si manifestino disaffezione e distacco spirituale di una parte, tali da comportare una incompatibilità della convivenza con la realtà coniugale.
La pronuncia di addebito ha conseguenze sia in ambito patrimoniale, con l'addebito della separazione, sia giuridico, con la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e dei diritti successori. Tuttavia, non viene meno il dovere di versare gli alimenti in casi di stato di bisogno (art. 433 del c.c.) e nemmeno il diritto a percepire un assegno vitalizio a carico dell'eredità nel caso in cui lo stato di bisogno perduri al momento dell'apertura della successione.
Nel caso presentato alla Suprema Corte, il tribunale territoriale aveva rilevato il tradimento grazie al deposito della moglie dei messaggi WhatsApp e delle dichiarazioni dei testimoni rese in sede di udienza.
Il marito ricorreva, dunque, in Cassazione, sostenendo di aver smentito in più occasioni di essere l'autore dei messaggi incriminanti e che gli elementi di prova dell'addebito emersi nel corso del procedimento, comprese le prove testimoniali, non presentavano un grado di gravità tanto da provare la relazione extraconiugale.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12794/2021, ha però respinto tale ricostruzione. In merito all'efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche rilevava che, per procedere al disconoscimento tanto da renderlo idoneo ad escludere la prova, occorre che esso sia chiaro, circostanziato ed esplicito per attestare che la riproduzione informatica non sia
congrua alla verità fattuale.
Oltre a ciò, le dichiarazioni rese negli atti difensivi dal marito non possono essere espressive di disconoscimento, dal momento che si sostanziano in una mera affermazione di non aver mai intrattenuto alcuna dichiarazione affettiva in costanza di matrimonio. La Corte ha ritenuto, quindi, questa spiegazione generica e carente di autosufficienza, rilevando che già in primo grado la decisione di era basata, oltre che sulle prove fornite dalla moglie, anche sulla audizione di testi. Il tradimento emergeva oltretutto da una confessione stragiudiziale del marito avvenuta in corso di mediazione, che aveva peraltro avuto esito negativo.

La Corte di Cassazione ha colto anche l'occasione per confermare implicitamente quello che è l'orientamento prevalente secondo cui il tradimento può essere anche solo virtuale, non essendo essenziale che si realizzi il tradimento carnale tra due soggetti non uniti in matrimonio. I sospetti di infedeltà, congiunti ad un comportamento equivoco del coniuge dato il rapporto segreto e diverso da quello di amicizia, può giustificare la dichiarazione di responsabilità in caso di separazione.


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