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Installazione di telecamere esterne di videosorveglianza

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Installazione di telecamere esterne di videosorveglianza
Quali regole è necessario rispettare per la installazione di videocamere di videosorveglianza all'esterno della propria abitazione?
Riceviamo la seguente richiesta di consulenza:

Salve,
vivo al pian terreno di una casa a due piani, al secondo piano invece c'è un altro proprietario. Per motivi di sicurezza ho deciso di installare telecamere tutte intorno al perimetro di casa, tutte le telecamere sono puntate verso la mia proprietà questo però non impedisce che alcune parti della zona comunque o del terreno del vicino vengano in parte inquadrate.
Anche la telecamera che inquadra il cancello di ingresso riprende parte della strada pubblica.

Cosa dice la legge a riguardo? Posso mantenere le telecamere attive previa segnalazione con apposito cartello?, Non è consentito inquadrare, anche se in parte, le zone che non sono di mia proprietà? Per quanto riguarda la telecamere che inquadra il cancello e quindi parte della strada pubblica?
Grazie


La nostra consulenza legale
Il quesito in esame deve essere analizzato alla luce di diversi profili.
Devono essere adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Reg. Ue 679/2016, dal Codice della privacy e dal Provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza (n. 99/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in aprile 2020).
Tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominiale vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante.
Infatti gli interessati debbono essere informati con speciale segnaletica informativa prima del raggio d’azione delle telecamere in modo ben visibile, anche in orario notturno.
La cartellonistica deve inoltre specificare se si tratti di registrazione o di mera rilevazione in modalità live delle immagini.
Le registrazioni non possono essere conservate per un periodo superiore alle ventiquattro ore, fatte salve esigenze specifiche di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di esercizi, nonché in ipotesi in cui si debba aderire a specifiche richieste delle Autorità giudiziarie.

Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante.

Andranno predisposte misure tecniche-organizzative per la cancellazione anche in forma automatica delle registrazioni, come ad esempio la sovrascrittura o la cancellazione.
Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare, possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti.

I dati raccolti, quindi le riprese e le immagini, devono essere protetti con idonee misure che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (Titolare, Responsabile o Autorizzato al trattamento).

Con riguardo alla qualifica della casa in oggetto
Qualora si tratti di un condominio, per controllare le aree comuni, l’installazione deve essere approvata dall’assemblea condominiale solo per le parti comuni e con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea medesima e almeno la metà del valore dell’edificio, calcolato in millesimi.

Il secondo profilo concerne l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno della proprietà privata per fini personali.
Non applicandosi la disciplina di riferimento, non si pongono particolari problemi.
È opportuno assicurarsi che le videocamere non inquadrino aree comuni, spazi pubblici o proprietà altrui: in tal senso si rischia di rientrare, qualora le riprese assumano una certa rilevanza quanto al contenuto, nella fattispecie di cui all’art. 615 bis c.p. recante “Illecite interferenze nella vita privata”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito più volte che l’angolo della visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di proprietà esclusiva, come quelli antistanti alla propria abitazione o aree comuni o antistanti l’abitazione di altri condomini (ex multis Cass. civ., sent. 44156/2008).

Tuttavia, è bene precisare che risulta difficile, talvolta, installare un impianto di videosorveglianza senza inquadrare aree altrui.
In tal senso un consiglio pratico è quello di farsi assistere da un tecnico informatico che possa, attraverso un’oscurazione dei pixels, limitare la portata visiva della videocamera alle sole aree di proprietà del Titolare del trattamento nel rispetto del principio di minimizzazione.

Come chiarito dalle Linee Guida del Garante Privacy, la disciplina in questione non si applica al trattamento di dati che non consentono di identificare le persone, direttamente o indirettamente, come nel caso delle riprese ad alta quota (effettuate, ad esempio, mediante l’uso di droni).

Dal punto di vista normativo, si segnala che il trattamento dei dati in oggetto deve essere anzitutto lecito e fondarsi sulle basi giuridiche di cui all’art. 6 del G.D.P.R., delle quali, le più utilizzate sono:
  • la legge ex art. 6, lett. c) che si applica laddove sia la stessa legge nazionale a prevedere l’obbligo di videosorveglianza;
  • legittimo interesse ex art. art. 6, lett. f);
  • esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ex art. 6 lett. e);
  • il consenso ex art. 6, lett. a).


Con riguardo al legittimo interesse
Questo presuppone un accurato bilanciamento di interessi: da un lato i diritti fondamentali e le libertà dell’interessato e dall’altro l’interesse legittimo del titolare che deve essere
  • reale: non immaginario o speculativo;
  • attuale: non potenziale bensì concreto;


Con riguardo al consenso
Questo costituisce un’adeguata base giuridica solo in casi eccezionali e deve essere:
  • libero;
  • specifico;
  • informato;
  • attuale;
  • revocabile.


Tuttavia il numero indefinito di persone coinvolte nel trattamento, le difficoltà di raccolta preventiva e le difficoltà in caso di revoca rischiano di compromettere le condizioni che rendono il consenso valido.

L’attività di videosorveglianza deve essere svolta anche nel rispetto del principio di proporzionalità, con specifico riguardo alla scelta nelle modalità di ripresa (tramite telecamere fisse o brandeggiabili dotate o meno di zoom) e dislocazione.
L’attività in questione deve comportare un trattamento dei dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Da un punto di vista tecnico-informatico occorre inoltre ottenere dall’installatore la dichiarazione di conformità privacy dell’impianto che garantisca la possibilità di impostare:
  • credenziali di autenticazione: con User ID / password per ciascun autorizzato alla visione delle immagini;
  • cambio password: reimpostazione al primo utilizzo, password adeguata e con scadenza automatica periodica (trimestrale o semestrale);
  • cancellazione automatica delle eventuali immagini registrate: da configurare allo scadere del tempo di conservazione stabilito, con possibilità di calendarizzazione dei giorni di chiusura.

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