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Il risarcimento del danno al privato a seguito di mancanza del consenso informato

Sanità - -
Il risarcimento del danno al privato a seguito di mancanza del consenso informato
Il paziente ha diritto ad essere risarcito non solo a seguito di danno biologico conseguente al trattamento sanitario subito ma anche in caso di mancanza di consenso circa l’operato del personale sanitario
La Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 509 dell’11 gennaio 2023, è intervenuta in materia di danno da consenso informato subito dal privato in caso di omesse informazioni da parte del personale medico circa il trattamento sanitario da effettuarsi per la tutela della salute del paziente.

La Corte di Cassazione precisa che la manifestazione del consenso informato da parte del paziente costituisce esercizio della sua libertà di autodeterminazione personale (art. 1322 del c.c.), ed è pertanto da qualificarsi come diritto assoluto, meritevole di tutela costituzionale (in particolare, tutelato all’interno degli art. 2 Cost., art. 13 Cost.. e 32, comma 2, Costituzione).
Prima di procedere all’intervento, il personale medico ha l'obbligo di richiedere al paziente il consenso al trattamento sanitario, talvolta invasivo del bene giuridico della persona (si pensi, ad esempio, agli interventi che prevedono l’amputazione di un arto).

Sulla scia dell’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (sentenze: 7248/2018; 28985/2019; 9706/2020; 24471/2020), la Corte di Cassazione, nella pronunzia in esame, ha confermato la natura autonoma del danno da consenso informato rispetto al danno biologico cagionato dal personale sanitario a seguito del trattamento medico effettuato: trattasi, difatti, di due tipologie di danni da tenere distinte, e pertanto autonomamente risarcibili. Difatti, il risarcimento del danno biologico ha ad oggetto il risarcimento danno arrecato al bene persona, qualora quest’ultimo subisca una lesione, stante la negligente attività del medico in sede operatoria; a contrario, il risarcimento del danno da consenso informato ha ad oggetto il comportamento omissivo del personale sanitario circa la richiesta al privato del consenso al trattamento medico: il danno ivi cagionato al privato, pertanto, non riguarda il bene persona ex se, quanto, piuttosto, l’omessa informazione al paziente circa le conseguenze patologiche (ed eventuali) dell’intervento.
Tuttavia, all’interno della pronuncia in esame, la Corte di Cassazione afferma che, sebbene i due illeciti siano completamente autonomi e distinti, ciò non esclude la possibilità di una loro interferenza in sede di definizione del danno da risarcire: in altri termini, l’attività di omessa e corretta informazione circa i rischi ed i benefici della terapia medica proposta al paziente può rientrare tra gli antecedenti causali concorrenti circa la definizione del danno biologico successivamente generatosi a danno del paziente.
Il danno conseguenza finale da risarcire (art. 1223 del c.c.) potrà essere determinato considerando l’intero processo causale, consistente nell’ attività commissiva del medico (errore nell’attività di operazione medica), ovvero omissiva dello stesso (da intendersi come mancata assunzione del consenso del privato paziente).
In tal guisa, la Corte di Cassazione riconosce alla condotta del personale sanitario una plurima ed astratta capacità plurioffensiva, essendo questa idonea a ledere due distinti interessi in capo al privato: quello alla corretta informazione circa il trattamento sanitario da effettuarsi; ovvero, quello all’integrità fisica, leso in caso di danno biologico cagionato dall’attività medico sanitaria.
Pertanto, il giudice, al fine di determinare in via equitativa (art. 1326 del c.c.) il danno meritevole di risarcimento, deve considerare ambo le lesioni supra prospettate: difatti, in caso di danno biologico subito a seguito del trattamento sanitario medico, occorre considerare se meritevole di risarcimento sia il mero danno biologico ex se, ovvero se occorre partire, ai fini della definizione del quantum, dalla originaria lesione del consenso informato. E dunque, secondo la Cassazione, se il paziente non informato avesse comunque dato il proprio consenso al trattamento sanitario subito, dal quale sia derivato, poi, un susseguente danno biologico, la voce meritevole di risarcimento è solo quella relativa alla lesione del diritto alla salute: non è considerata risarcibile, in tal caso, la lesione del consenso. Contrariamente, se attraverso un giudizio controfattuale si arriva alla conclusione che il paziente non avrebbe comunque devoluto il proprio consenso al trattamento sanitario subito, qualora previamente informato, ad essere meritevole di risarcimento diviene anche il diritto all’autodeterminazione personale (lesa proprio dal mancato consenso), oltre che il danno biologico, se cagionato. In tali casi, dunque, il danno conseguenza meritevole di risarcimento è duplice, essendo risarcibili ambo le lesioni (all’integrità morale; ovvero, all’integrità fisica).

Nella sentenza in esame, per entrambi i danni, la Corte di Cassazione statuisce che l’onere della prova incombe sul paziente danneggiato, a seguito della natura aquiliana della responsabilità del medico (così legge Gelli Bianco, n. 24/2017).
Al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, il paziente ha l’onere di provare la mancanza del consenso informato, ossia il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe prestato al medico in caso di previa informazione del personale sanitario (per il danno da lesione del consenso informato); ovvero, la lesione biologica subita dall’intervento in caso di operazione mal riuscita (in considerazione del danno biologico).


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