Il parrucchiere ti rovina i capelli, puoi chiedere i danni e non pagare nulla: non è un semplice errore per la Cassazione

Il parrucchiere ti rovina i capelli, puoi chiedere i danni e non pagare nulla: non è un semplice errore per la Cassazione

Pubblicato il: 15/06/2025

Il colore non è quello concordato, il taglio è troppo corto, i capelli appaiono secchi, bruciati o spezzati. Un semplice appuntamento dal parrucchiere si è trasformato in un incubo, una vera delusione e non solo estetica. Quando una prestazione del coiffeur risulta non conforme, i riflessi legali possono essere concreti.

Vediamo cosa prevede la legge in questi casi, come dimostrare il danno subito e quali sono i passaggi utili per tutelarsi.

Il rapporto tra cliente e parrucchiere è regolato da un contratto d’opera, disciplinato dall'art. 2222 c.c., che impone obblighi precisi a entrambe le parti.
Da un lato, il parrucchiere è tenuto a realizzare la prestazione in modo conforme alle richieste del cliente e secondo gli standard di diligenza professionale. Viene in rilievo, sul punto, l’articolo 1176 c.c., che recita: “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. Dunque, essendo il parrucchiere un professionista, egli è tenuto ad eseguire la prestazione secondo precisi standard di diligenza e professionalità.

Dall’altro lato, il cliente è tenuto a corrispondere il compenso pattuito.

Ma cosa succede se la prestazione non viene eseguita correttamente?
Si ha il diritto di non pagare in caso di prestazione errata?
Secondo l’articolo 1460 del codice civile, nei contratti con obbligazioni reciproche “ciascuna parte può rifiutare di adempiere se l’altra non adempie contemporaneamente la propria obbligazione”.

Esempi concreti:

  • hai richiesto una tinta castano chiaro, ma ti ritrovi con i capelli tinti di nero;
  • hai chiesto di spuntare le punte, ma ti viene fatto un taglio radicale non concordato;
  • ti vengono danneggiati i capelli a causa di prodotti chimici non adatti.

Il principio giuridico di cui al citato art. 1460 c.c. consente al cliente, in caso di prestazione non conforme, di opporre l’eccezione di inadempimento. In pratica, significa che:
  • il cliente può sospendere il pagamento, in tutto o in parte;
  • può farlo fino a quando non riceve un adeguato rimedio (correzione del lavoro, trattamento riparatore, etc.).

Ma come dimostrare il danno subito?
Per ottenere un risarcimento, è fondamentale dimostrare concretamente il danno. Ecco alcuni consigli utili:
  • fotografare immediatamente il risultato del trattamento fallito;
  • conservare messaggi, indicazioni o accordi scritti con il parrucchiere (anche tramite WhatsApp);.
  • se si ricorre a trattamenti riparatori in altri saloni o da specialisti (es. tricologi), conservare ricevute, relazioni tecniche e preventivi.

Nei casi più gravi, è consigliabile richiedere una relazione dermatologica o psicologica, che attesti l’impatto fisico o emotivo subito.

Attenzione: la valutazione oggettiva è fondamentale. Per stabilire se il cliente ha diritto a rifiutare il pagamento o a ottenere un risarcimento, è necessaria una valutazione oggettiva del risultato del trattamento, rispetto a quanto concordato e agli standard professionali del settore. Non basta, quindi, che il cliente sia semplicemente insoddisfatto: occorre dimostrare che il parrucchiere abbia violato gli obblighi contrattuali o abbia agito con negligenza professionale. In questo senso, la giurisprudenza distingue chiaramente tra:

  • errore professionale: quando il risultato si discosta in modo significativo da quanto pattuito o non rispetta la corretta tecnica esecutiva;
  • soggettiva insoddisfazione: quando, pur avendo rispettato le indicazioni del cliente e operato correttamente, il risultato finale non piace al cliente.

A confermare questo principio è la Cassazione civile, nella sentenza n. 27958/2020, che ha stabilito: “il cliente può opporre l’eccezione di inadempimento se il risultato ottenuto si discosta in modo apprezzabile dalle pattuizioni”. Tuttavia, la Suprema Corte ha escluso il diritto al rimborso in un caso in cui il parrucchiere ha agito secondo le specifiche richieste e con corretta esecuzione tecnica, nonostante il cliente fosse rimasto deluso dal risultato.


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