16 Giu Assegno di mantenimento, non viene annullato anche se l’ex coniuge va a convivere con un altro: nuova sentenza
Pubblicato il: 16/06/2025
L'appena citata decisione della Suprema Corte è originata dalla domanda di revoca dell'assegno, in precedenza riconosciuto all'ex moglie. L'uomo la giustificava con il fatto che la donna avesse iniziato una nuova convivenza more uxorio, con un nuovo partner. Nel precedente grado di giudizio, in appello, la magistratura aveva accolto la sua richiesta, valutando tale nuova situazione relazionale come idonea a far perdere il diritto all'erogazione della somma mensile. La aveva scelto di opporsi alla decisione e fare ricorso presso i giudici di piazza Cavour. Affermava, infatti, che la mera convivenza non potesse ritenersi fattore determinante per far venire meno, in automatico, il suo diritto.
La nuova iniziativa della donna si è conclusa positivamente. Con la citata ordinanza n. 14358, la Cassazione ha accolto il suo ricorso, cogliendo anche l'occasione per ricordare un solido indirizzo giurisprudenziale (si veda in proposito Cass. SS.UU. 32198/2021 e Cass. SS.UU. 18287/2018). La creazione di un nuovo legame affettivo e stabile, ossia di un'unione di fatto, non comporta in automatico la revoca dell'assegno; quest'ultimo – anzi – ha una doppia funzione:
- assistenziale, come sostegno economico posteriore alla fine della convivenza matrimoniale;
- compensativa o equilibratrice, orientata cioè al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge.
Ma attenzione: la stabile convivenza more uxorio conserva la componente compensativa dell'assegno, a patto che il beneficiario dia la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della rinuncia alle occasioni lavorative e dell'apporto dato – in costanza di matrimonio – alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex partner. In altre parole, l'ex coniuge che abbia iniziato una relazione con una terza persona, se senza mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto alla somma mensile in chiave esclusivamente compensativa. Ma lo deve poter dimostrare in giudizio.
Ricapitolando, la Cassazione ha accolto il ricorso della donna, ribadendo un orientamento ormai consolidato: la nuova unione sentimentale non basta a far venir meno l'effetto compensativo dell'assegno, sempre che non emerga una nuova autosufficienza economica, con un tenore di vita paragonabile a quello anteriore o, comunque, adeguato al sostentamento senza il supporto dell'ex partner.
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